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Legge 27/12/2002 n. 289

Art. 70 (Fondo rotativo per la progettualita)

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti

a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle

b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera. 56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale."

c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo".

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del Fondo sono ripartite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di Decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il Decreto può essere emanato".

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità del Fondo sono ripartite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di Decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il Decreto può essere emanato".

Art. 71 (Fondo rotativo per le opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del Decreto-Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale è istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio Decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realiz-

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio Decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della Legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.

Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. In caso di inadempienza provvede con proprio Decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonchè alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con Decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata Legge n. 488 del 1992.

Art. 73 (Estensione di interventi di promozione industriale)

1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del Decreto-Legge n. 120 del 1989, nonchè nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale.

2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonchè allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 74 (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito Decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonchè all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali

 

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